Circolare INPS 09.06.2016, n. 98
Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall'art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice - ulteriori precisazioni e chiarimenti.
1. Beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206/2004, in favore di coniuge e figli dell'invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all'evento
Com'è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 163, 164 e 165) ha integrato alcune delle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 2004, n. 206.
In particolare, l'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che "A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".
Il comma 164 dell'art 1 della legge n. 190 del 2014 ha aggiunto, all'art 3 della legge 26 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter ai sensi del quale "i benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi".
Al riguardo con circolare n. 144 del 31.7.2015 sono state fornite le prime indicazioni operative (cfr. Circ. 144, par. 1).
Ad integrazione di quanto già previsto nella detta circolare, si precisa che anche nel caso in cui al momento dell'evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all'eventuale nuovo
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