Decreto Dipartimentale MIUR 01.06.2016, n. 1115
1. Possono presentare le domande per la concessione del contributo previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
2. Ciascun soggetto di cui al precedente comma può presentare domanda esclusivamente per una sola delle tre finalità indicate al precedente articolo 1 comma 2.
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