Decreto Dipartimentale MIUR 01.06.2016, n. 1115
1. Le proposte di accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1 possono presentare costi per un valore massimo di euro 1.000.000,00 annui.
2. Le proposte di accordi dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 5 anni consecutivi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
3. Le proposte devono contenere i seguenti elementi:
a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1 del presente decreto;
b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell'accordo e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati;
d) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati.
4. Le proposte devono inoltre contenere ogni altro elemento utile ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 5.
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