Decreto Dipartimentale MIUR 01.06.2016, n. 1115
1. La selezione delle proposte è affidata ai lavori di una apposita Commissione di esperti nominata dal Ministero.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dalla Commissione attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri inerenti al soggetto proponente e alla proposta di accordo presentata:
I - per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 2 ("per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose"):
a) essere riconosciuta come infrastruttura di ricerca ed esercitare da un congruo numero di anni un'attività di ricerca di elevata qualità sottoposta a VQR (Valutazione Qualità della Ricerca) (max 20 punti);
b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione nel settore delle scienze religiose (max 10 punti);
c) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell'ambito dell'attività specifica di ricerca (max 10 punti);
d) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti editoriali valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 15 punti);
e) presentare una proposta di accordo che preveda la diffusione dei risultati dell'attività svolta dalla infrastruttura di ricerca anche attraverso pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale (max 10 punti);
f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);
g) valutazione della qualità scientifica della proposta di accordo di cui all'articolo 3 comma 3 (max 25 punti).
II - per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma
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