Decreto MIUR 22.06.2016, prot. n. 496
1. I soggetti accettano, espressamente, la proposta di assunzione per regione, tipo posto entro il termine di cinque giorni dalla data della sua comunicazione tramite la procedura Polis secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 3.
2. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 sono espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
3. Le proposte di nomina e le assunzioni disposte per effetto dell'accettazione delle proposte sono pubblicate sull'albo istituzionale del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (www.istruzione.it) nonché sugli albi istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali competenti.
4. All'esito delle presenti procedure anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 sono soppresse.
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