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Decreto Ministero dell'Interno 12.05.2016

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. (G.U. 25.05.2016, n. 121)

Formula iniziale

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», che prevede che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni di prevenzione incendi è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al richiamato art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante «regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicemb

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