Decreto legislativo 25.05.2016, n. 97
Capo I - Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»;
b) al comma 1,
1) all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole «amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,» sono soppresse;
d) il comma 5 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
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