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Decreto MIUR 07.03.2016, prot. n. 142

Anno scolastico 2015/2016. Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado. Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate.

Titolo I - Regole comuni

Art. 3 - Validità dei diplomi dei corsi sperimentali

1. Con il D.M. 36/2016, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2015/2016, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale del nuovo e del previgente ordinamento, sono indicati i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi sperimentali del previgente ordinamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 278 del D.Lgs. n. 297/1994 e confermati dall'articolo 1, primo comma, del D.M. n. 234/2000, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari del previgente ordinamento.

3. I diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 275/1999, hanno pari valore a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari riferiti ai percorsi di cui al vigente ordinamento.

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