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Decreto MIUR 07.03.2016, prot. n. 142

Anno scolastico 2015/2016. Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado. Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate.

Titolo II - Modalità operative

Art. 8 - Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il Diploma di Baccalauréat sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che regola gli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

2. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarità del corso di studi in questione (articolo 4, comma 1, del D.M. n. 95/2013).

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