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Decreto legge 29.03.2016, n. 42

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (G.U. 29.03.2016, n. 73)

Art. 1 quinquies - Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui. 2

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. 3

2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

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Comma così modificato dall'art

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