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Decreto legge 29.03.2016, n. 42

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (G.U. 29.03.2016, n. 73)

Art. 1 septies - Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «del diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.

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