IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 29.03.2016, n. 42

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (G.U. 29.03.2016, n. 73)

Art. 2 bis - Scuole di specializzazione non mediche

1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.