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Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 25.11.2016, n. 276)

Titolo I - Principi

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:

a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;

b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;

c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;

d) Istituto Italiano di Studi Germanici;

e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;

f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM;

g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;

h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;

i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;

l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;

m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";

n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";

o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;

p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;

q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;

r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;

s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);

t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;

u) Istituto Superiore di Sanità - ISS;

v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giu

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