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Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 25.11.2016, n. 276)

Titolo I - Principi

Art. 2 - Carta Europea dei ricercatori

1. Gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:

a) la libertà di ricerca;

b) la portabilità dei progetti;

c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;

d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;

e) la valorizzazione professionale;

f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;

g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;

h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;

i) la tutela della proprietà intellettuale;

l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;

m) adeguati sistemi di valutazione;

n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti. 2

2. I ricercatori e i tecnologi devono:

a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;

b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti;

c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;

d) operare nel rispetto delle

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