Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218
Titolo I - Principi
1. Gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:
a) la libertà di ricerca;
b) la portabilità dei progetti;
c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
e) la valorizzazione professionale;
f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
i) la tutela della proprietà intellettuale;
l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
m) adeguati sistemi di valutazione;
n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti. 2
2. I ricercatori e i tecnologi devono:
a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;
b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti;
c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
d) operare nel rispetto delle
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