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Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 25.11.2016, n. 276)

Titolo II - Ordinamento degli enti pubblici di ricerca

Art. 3 - Statuti e regolamenti

1. Agli Enti è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare.

2. Gli statuti:

a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante;

b) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;

c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;

d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie della normativa vigente, gli Enti, adottano i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili.

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