Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218
Titolo II - Ordinamento degli enti pubblici di ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.