Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218
Titolo II - Ordinamento degli enti pubblici di ricerca
1. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il Ministero dell'istruzione università e ricerca, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti vigilati devono tener conto nella propria programmazione.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di Attività di cui all'articolo 7 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati.
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