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Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 25.11.2016, n. 276)

Titolo II - Ordinamento degli enti pubblici di ricerca

Art. 8 - Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli Enti o loro delegati.

2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidenti degli Enti.

3. La Consulta è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta all'inizio e alla fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca.

4. La Consulta, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.

5. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato formato da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui al presente articolo, nonché da rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane, con compit

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