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Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 25.11.2016, n. 276)

Titolo III - Semplificazione delle attività

Art. 10 - Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi

1. Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

2. All'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

5. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: "515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.".

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