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Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 25.11.2016, n. 276)

Titolo III - Semplificazione delle attività

Art. 12 - Disposizioni sul personale

1. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali (e alle relative assunzioni) è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto."

2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, individua criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali.

4. La facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 9, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli.

4-bis. Con ri

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