Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218
Titolo IV - Disposizioni sul merito
1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.
2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
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