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Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 25.11.2016, n. 276)

Titolo IV - Disposizioni sul merito

Art. 15 - Premi per meriti scientifici e tecnologici

1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.

2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

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