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Decreto legislativo 25.11.2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 25.11.2016, n. 276)

Titolo IV - Disposizioni sul merito

Art. 17 - Valutazione della ricerca

1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli Enti, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8. 14

2. Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.

3. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, recepisce il contenuto delle medesime-linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto al singolo Ente. 15

4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3.

5. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Un

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