Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo
Capo I - Ricostruzione dei beni danneggiati
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016. 100
Comma così modificato dall'art. 18-sexies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8.
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