Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo
Capo I - Ricostruzione dei beni danneggiati
1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni
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