Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo
Capo I - Ricostruzione dei beni danneggiati
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. 63
Comma così modificato dall'art. 18-undecies, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8.
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