Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo
Capo II - Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico
1. Per la durata di sei 137 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
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