Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo
Capo III - Misure per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 70 per cento, previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato 172 il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero. 173
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