Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo
Capo III - Misure per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
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