Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo III - Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile
Capo I - Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza
1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.
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