Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo III - Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile
Capo II - Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate entro il 31 gennaio 2017.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti ammini
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