Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo IV - Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali
Capo III - Sospensioni di termini e misure in materia fiscale
1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.
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