Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo IV - Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali
Capo III - Sospensioni di termini e misure in materia fiscale
1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
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