Decreto legge 17.10.2016, n. 189
Titolo IV - Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali
Capo III - Sospensioni di termini e misure in materia fiscale
1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
[b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;]
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione d
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