Decreto MIUR 03.08.2017, n. 138
Parte II - Concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale
1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale.
2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
3. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.
4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2.
5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati.
6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova.
7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 è restituito al termine della stessa.
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