Decreto MIUR 03.08.2017, n. 567
1. Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al piano nazionale di cui all'articolo 1 devono predisporre, previa deliberazione degli organi collegiali competenti e in linea con gli orientamenti del Piano triennale dell'offerta formativa, un progetto di sperimentazione di un percorso quadriennale che abbia le seguenti caratteristiche:
a) Indicazione dell'indirizzo - liceale o tecnico - cui si riferisce il percorso sperimentale quadriennale, ai fini del rilascio, al termine dei quattro anni di corso, del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
b) Attivazione della classe prima sperimentale con il numero di alunni previsto dalla normativa vigente, previa presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei genitori degli studenti. Il progetto indica, pena esclusione dalla procedura di selezione, i criteri di priorità deliberati dal Consiglio di istituto da applicare in caso di eccedenza di richieste di iscrizione. In ogni caso la classe prima sperimentale non può essere articolata con altra classe di percorso quinquennale già attivata nell'istituto statale o paritario. Non possono essere accolte iscrizioni di studenti che hanno già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico (anticipi di iscrizione, esami di idoneità, ecc.) e, nel corso dei quattro armi di sperimentazione, di studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni.
c) Realizzazione di progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l'università e i percorsi terziari non accademici.
d) Potenziamento dell'apprendimento linguistico attraverso l'insegnamento di almeno una
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.