Decreto MIUR 08.08.2017, n. 607
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attività di monitoraggio.
2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del presente decreto sono versate da parte delle Province o delle Città metropolitane all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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