CCNI MIUR 11.04.2017
Titolo I - Personale docente
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze per scuole e/o ambiti della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d'ufficio nella provincia con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva su ambito sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari perdenti posto in provincia, prima delle operazioni della mobilità professionale all'interno della provincia e della mobilità territoriale tra provincie diverse. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d'ufficio la prima titolarità disponibile su ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà tra ambiti, a partire dalla prima preferenza valida espressa. I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i predetti docenti sono sottoposti, previa individua
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