Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59
Allegato B -
1) Vincoli
il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle risorse assegnate, è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4.
Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale.
Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. Per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il Fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5. L'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.
2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:
a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione
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