Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59
Capo II - Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali
1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. 30
[2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.] 31
[3. I candidati che hanno superato tutte le prove previste per ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, sono dichiarati vincito
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