Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59
Capo IV - Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 nella classe di concorso relativa all'insegnamento è utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non più di tre anni dall'immatricolazione al corso.
3. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni
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