Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59
Capo VI - Norme finali
1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6. 83
[2. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3, 8, 9 e 17 del presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel 2021, euro 55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023, euro 84.034.000 nel 2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed euro 135.211.000 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.] 84
3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma così modificato dall'art. 1, comma 792, lett. p), n. 1), Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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