Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59
Capo VI - Norme finali
1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17, comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. 85
2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice è presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
Comma così modificato dall'art. 1, comma 792, lett. q), Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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