Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59
Capo VI - Norme finali
1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente decreto e banditi successivamente alla sua entrata in vigore le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 109 e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 86
Comma così modificato dall'art. 1, comma 792, lett. r), nn. 1), 2) e 3), Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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