Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59
Capo VI - Norme finali
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. 87
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma così modificato dall'art. 1, comma 792, lett. s), Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Successivamente così modificato dall'art. 20, comma 3, lett. e), D.L. 22.06.2023, n. 75, conv, con modif. da L. 10.08.2023, n. 112.
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