Decreto legislativo 13.04.2017, n. 60
Capo II - Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della conoscenza del patrimonio artistico e della creatività
1. Il «Piano delle arti» è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il Piano è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei «temi della creatività»;
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a ori
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