Decreto legislativo 13.04.2017, n. 60
Capo IV - Promozione dell'arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale
1. La formazione musicale di base è assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.
3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.
4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:
a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della stud
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