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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 61

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Art. 12 - Disposizioni finanziarie

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 9 del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

[2. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.] 5

3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

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Comma abrogato dall'art. 1, comma 111, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

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