Decreto legislativo 13.04.2017, n. 61
1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero delle studentesse e degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza è definita dai piani orari di cui all'allegato B, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l'Allegato C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti di specifiche professionalità, nell'ambito degli insegnanti assegnati ai posti di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilità di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.
3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del perso
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