Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62
Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Minis
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