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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 21 - Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una apposita Sezione sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 7

3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

7

L'art. 6 del DL 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con modif. da L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha così variamente disposto:

L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è

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